Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge stabilisce le agevolazioni da riconoscere alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori. Le agevolazioni sono volte a ridurre le eventuali difficoltà organizzative derivanti ai citati soggetti da sopraggiunti stati di maternità delle dipendenti nonché da congedi di paternità o parentali dei dipendenti, che possono essere causa di limitazioni qualitative e quantitative delle prestazioni erogate o dei prodotti offerti e compromettere la posizione sul mercato dei soggetti stessi.
      2. Sono fatte salve le norme in materia stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.